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25. È possibile sanare ex art. 36-bis DPR 380/2001 la copertura difforme realizzata nel 2012 e contestualmente recuperare il sottotetto ex artt. 63-64 LR 12/2005, mantenendo l’Hmp attuale di 2,947 m?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

La pratica di sanatoria non può che riguardare le opere realizzate difformemente all'ultimo valido titolo edilizio afferente all'immobile, opere che non possono essere prese in considerazione in modo frazionato, ma in modo unitario.

Nel caso in esame il sottotetto era stato autorizzato con un'altezza media ponderale di circa 2,30 m, per cui non pare possibile ritenere che il raggiungimento dell'attuale altezza media ponderale ai fini del suo recupero sia slegato dalla modifica della copertura.

Sul presupposto quindi che il recupero è avvenuto mediante modifica della copertura, l'altezza media ponderale dello stato di fatto è in contrasto con quanto prevede la legge regionale, con conseguente non conformità del progetto alle applicabili norme di settore, atteso che eventuali altezze maggiori rispetto ai 2,40 mt. previste dall'articolo 63 della legge regionale n. 12/2005 possono essere previste solamente nei casi in cui il recupero venga effettuato mediante mere opere interne e senza alcuna modifica dell'altezza di colmo, dell'altezza di gronda o della linea di pendenza delle falde.

 

Aggiornato al 18/09/2026

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.