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24. Per uffici, esiste una norma (Lombardia/Milano) che stabilisca il numero di servizi igienici in rapporto ai dipendenti, o è solo richiesto che siano “adeguati” senza un rapporto numerico vincolante?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

Sotto il profilo strettamente edilizio non vi sono specifiche norme per quanto attiene all'oggetto del quesito. Un riferimento potrebbe essere costituito dal DLGS 81 il cui All. IV ha abolito la precedente normativa. Nello specifico, l'art. 63.1 di detto Decreto disponte la conformità ai requisiti e l'art. 64.1.a) pone in capo al datore di lavoro di lavoro la verifica di corrispondenza. I bagni sono disciplinati al punto 1.13 dell'All. IV Dlgs 81/2008. si conferma pertanto che non vi è norma vincolante di rapporto fra servizi igienici e lavoratori ma la valutazione è demandata al Datore di lavoro. 

 

Aggiornato al 01/07/2026

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.