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24. Per intervento con DIA/CIAEL 2011 e torrino previsto ma non realizzato, oggi in CILA come trattare l’accesso al lastrico: serve sanatoria/PdC o è tolleranza?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

Nel 2011, quando è stata presentata la CIAEL, l’articolo 6 del DPR n. 380/2001 prevedeva che con tale tipologia di comunicazione potessero essere realizzati “gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici”.

Ai tempi la definizione di manutenzione straordinaria era la seguente “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.

In base alle norme ai tempi vigenti, pertanto, per l’esecuzione delle opere interne all’unità immobiliari era stata seguita la procedura corretta e quindi oggi, per tali interventi, non appare necessario presentare alcuna sanatoria.

Al più potrebbe essere presentata una sanatoria per quanto attiene agli interventi che hanno comportato il taglio della copertura per consentire l’accesso al lastrico solare, che potrebbero avere coinvolto per le parti strutturali dell’edificio e che quindi non sarebbero potute essere realizzate in forza della CIAEL presentata.

Qualora si presentasse la predetta sanatoria, in tale sede, in via del tutto cautelativa, potrebbe darsi atto anche della mancata realizzazione del torrino, il quale tuttavia, trattandosi di opera non eseguita potrebbe essere inquadrato nell’ambito delle tolleranze di cui all’articolo 34 bis del DPR n. 380/2001.

 

Aggiornato al 05/08/2026

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.