Varianti SCIA/CILA/PdC

24. Nella presentazione di art. 40/Permesso di costruire è possibile scindere le firme di progettista architettonico da quella di un architetto incaricato per la presentazione della pratica comunale?

Risposta a cura di team di esperti

In sede di presentazione del titolo edilizio, il “progettista” ai sensi del DPR 380/2001 è colui che “assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica”. Qualora il progetto venga redatto da un gruppo di lavoro costituito da diversi progettisti, è necessario identificare all’interno del gruppo un tecnico abilitato che si assuma la responsabilità dell’asseverazione di cui al punto precedente. Tale firma non ha nulla a che fare con eventuali “diritti d’autore” rispetto alla creazione architettonica intesa come opera creativa, che possono essere tutelati in altra forma e in altra sede. E’ invece possibile identificare progettisti specialistici che assumano la responsabilità di asseverazioni e progettazioni tecniche che richiedono titoli abilitativi specifici, come per esempio la progettazione strutturale, la progettazione termotecnica, la progettazione acustica ecc...  

 

Aggiornato al 7/06/2023  

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.