Risposta a cura di team di esperti
L’articolo 22 comma 2 bis del DPR n. 380/2001 prevede che "Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore”.
Nel quesito si afferma che le varianti da apportare non rientrano nella definizione di variazioni essenziali di cui all’articolo 54 della legge regionale n. 12/2005, per cui, in applicazione dell’articolo 22 sopra riportato, le stesse possono essere oggetto di SCIA in variante da comunicare a fine lavori, quindi anche dopo la loro realizzazione.
Ciò premesso, non sapendo la data di rilascio del PdC, la data di inizio dei lavori e la data di esecuzione delle opere in variante, appare difficile fornire una risposta precisa al quesito.
In linea generale, ove nella fattispecie non si rientri in una delle ipotesi di facoltà di proroga unilaterale dei termini introdotte dai vari decreti che si sono succeduti negli ultimi anni, le opere non siano già state realizzate nei termini di validità del titolo originario e quest’ultimo risulti effettivamente decaduto, per la loro esecuzione è necessario presentare un nuovo titolo.
In caso di presentazione di un nuovo titolo, vale la normativa vigente al momento di rilascio/presentazione del nuovo titolo edilizio.
Aggiornato al 7/06/2023
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.