Risposta a cura di Gruppo di esperti
In termini generali, alla luce delle nuove disposizioni normative (articolo 23 ter DPR n. 380/2001) e fin tanto che non vi sarà un nuovo intervento normativo, eventualmente anche da parte del Legislatore regionale, per effettuare cambi di destinazione valgono le seguenti regole:
- per la realizzazione di cambi d’uso nei casi di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 23 ter, è necessario presentare una SCIA; i casi di cui al citato primo periodo sono i cambi d’uso senza opere, ai quali sono parificati quelli che prevedono l’esecuzione di opere rientranti nella casistica dell’edilizia libera;
- per la realizzazione di cambi d’uso mediante l’esecuzione di opere rientranti tra quelle indicate nell’articolo 6 bis del DPR n. 380/2001 (CILA) è necessario presentare una SCIA;
- In tutti gli altri casi il titolo abilitativo edilizio da presentare andrà individuato in funzione della qualificazione dell’intervento che si andrà ad effettuare per modificare la destinazione dell’immobile.
Aggiornato al 08/10/2024
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.