ESTENSIONE QUESITO:
Unità immobiliare nei NAF, articolo 18.2.e (immobile non ricadente nelle precedenti categorie), con indicazione morfologica fino alla nuova costruzione (art. 19.2.d) secondo l’articolo 19.3.a, mantenendo o ripristinando la cortina edilizia, si potrebbe costruire ex novo, anche superando l’indice territoriale massimo facendo atterrare diritti edificatori perequati. Nello specifico l’unità è composta da una terrazza arretrata rispetto al filo facciata. L’edificio confinante di sinistra è più alto di due piani.
Il canale di gronda della prima unità è più arretrato e ad altezza maggiore rispetto all’edificio confinante di destra.
Se ci si allinea con l’altezza di gronda e costituendo un filo facciata continuo con l’edificio di destra (modificando anche l’inclinata del tetto per ripristinare la cortina continua) è possibile coprire la terrazza facendo atterrare i diritti edificatori così da ampliare la superficie della' unità immobiliare?
Fermo restando naturalmente il rispetto della normativa sui 60 ° e della distanza dei 10 mt.
Risposta a cura di
Per gli immobili individuati all’articolo 18.2.e, l’art. 19 al comma 2 lettera d. disciplina gli interventi e le tipologie di intervento ammesse, mentre al comma 3 le prescrizioni progettuali prevedono il mantenimento e ripristino delle cortine edilizie o completamento del fronte continuo; la costruzione in cortina deve arrivare sino alla linea di altezza del fronte più basso rispetto all’altezza esistente.
Il quesito non specifica se il canale di gronda coincida con la linea di altezza dell’edificio, così come definita all’art. 5.11. delle NTA - PdR-PGT (unico parametro di valutazione previsto dall’art. 19):
LH - Linea di altezza (m) è la linea definita dall’intersezione del piano dell’estradosso dell’ultima soletta di copertura dell’ultimo piano abitabile con il piano costituito dal paramento esterno dell’edificio.
Se l’edificio di cui trattasi ha già linea di altezza superiore all’edificio confinante destro, non è possibile superare l’indice massimo, in quanto norma applicabile solo qualora la costruzione in progetto abbia linea di altezza inferiore.
Aggiornato al 30/10/2020