Titoli abilitativi ed edilizi

21. Per una DIA precedentemente presentata da altro professionista, per cui non è stata presentata la fine lavoro, come si deve procedere?

Risposta a cura di team di esperti

Anzitutto non risulta che le norme vigenti impongano un termine per comunicare la fine dei lavori.  

Esistono infatti i termini per concludere le opere (tre anni dall’inizio) e per presentare la segnalazione certificata relativa all’agibilità (15 giorni dal completamento delle opere di finitura dell’edificio), ma non anche per comunicare che si è ultimato l’intervento.  

In mancanza di un termine è quindi anche difficile ipotizzare una sanzione, per l’applicazione della quale, a rigore, dovrebbe esservi la mancata presentazione della comunicazione entro un termine prefissato. 

Detto ciò, nel regolamento edilizio del comune di Milano (art. 148) è prevista la sanzione da €. 35 a €. 350 per la mancata comunicazione di fine lavori e la mancata consegna della documentazione allegata indicata all’articolo 58.3.  

Anche l’articolo 23 del DPR n. 380/2001 all’ultimo comma prevede una sanzione per la mancata presentazione della documentazione relativa alla fine lavori stabilendo che “Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5”, ovvero €. 516. 

Per quanto riguarda modalità e termini per il pagamento, sarà il comune a fornire le relative informazioni in sede di eventuale applicazione della sanzione.  

 

Aggiornato al 4/05/2023  

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.