Risposta a cura di team di esperti
L’isolamento termico dell’involucro opaco, sia come intervento “trainante” (art. 119, c. 1) sia come “trainato” (art. 119, c.2), è ammissibile al superbonus soltanto se interessa i componenti che delimitano il volume riscaldato rispetto all’esterno, al terreno o a vani non riscaldati.
Per esempio, nella realizzazione di un “cappotto termico”, non si può usufruire del superbonus per isolare la parete esterna di un vano non riscaldato.
In base alle modifiche apportate al comma 1 lettera "a" dell'art. 119 dalla Legge di bilancio per il 2021 (L. 178/2020), gli interventi per la coibentazione del tetto non disperdente rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. (fonte: assistente Virgilio portale ENEA in data 15/06/2022)
Si consiglia la lettura della risposta n. 247 del 14/04/2021 dell’AdE
in particolare a pagina 6 “Si rileva infine che per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato articolo 119 da parte della legge di bilancio 2021, nell'ambito degli interventi "trainanti" - finalizzati all'efficienza energetica ammessi al Superbonus - rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo 1, comma 66, lettera. a), n. 2), della legge n. 178 del 2020). Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all'ambito applicativo della norma e, nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25 per cento della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno, si ritiene che, con riferimento al caso di specie, possano rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto prospettati dall'Istante.”
Aggiornato al 16/06/2022
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.