Risposta a cura di gruppo di lavoro
All'interno di una unità immobiliare i locali ripostiglio con h.209 posti al piano soppalco con i relativi ballatoi, assentiti con CE del 2002 e relativa fine lavori nel 2005, si considerano come SA - Superficie Accessoria e quindi si escludono dal calcolo della SL - Superficie Lorda, salvo che non risulti diversamente dal titolo.
In presenza di bagni ciechi deve far riferimento al Regolamento di Igiene vigente (Titolo III, Articolo 3.4.19. Servizi Igienici) che impone l’installazione di un sistema di aspirazione forzata per i bagni ciechi. Per le caratteristiche prestazionali minime del sistema di V.M.C. da installare si rimanda al Regolamento Edilizio Art. 107 punto 2.
Infatti ai sensi dell’art. 107 R.E. del Comune di Milano, è possibile dotare le unità immobiliari di bagni ciechi in via esclusiva, se in presenza di V.M.C.
Aggiornata al 14/12/2020
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.