Risposta a cura di team di esperti
L’articolo 3 lettera b) del DPR n. 380/2001 prevede che “Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
Se l’intervento oggetto del quesito rientra nella fattispecie prevista dalla norma, può essere qualificato come manutenzione straordinaria e realizzato mediante SCIA ai sensi dell’art. 22.2.a DPR 380/01 il quale prevede che siano soggetti a SCIA “a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti ...”.
Nell'ipotesi in cui non si rientrasse nell’ipotesi di cui sopra, l’intervento dovrà essere qualificato come risanamento conservativo o come ristrutturazione e dovrà essere preventivamente acquisito il titolo edilizio richiesto dalla legge.
Aggiornato al 23/02/2023
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.