20. In una villa unifamiliare, come gestire in una nuova CILA una difformità tra stato legittimo e stato di fatto dovuta a opere autorizzate ma mai realizzate? Serve una sanatoria o è tolleranza?
Risposta a cura di Gruppo di esperti

L'articolo 34 bis del DPR n. 380/2001 prevede che "Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere". La medesima norma prevede poi che "Le tolleranze esecutive di cui al presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali". Alla luce di quanto sopra, quindi, le modifiche oggetto del quesito potrebbero essere ricondotte nell'ambito della mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali e quindi considerate come tolleranze. Diversamente, ove tale impostazione non venisse condivisa dal tecnico comunale, sarebbe necessario presentare un pratica di sanatoria.
Aggiornato al 22/07/2021
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.