Dotazioni igienico sanitarie

20. Con riferimento al R.L.I. che indica i requisiti degli spogliatoi per destinazioni d'uso produttive-depositi è obbligatorio prevedere spogliatoi con punto acqua a prescindere dal tipo di attività?

Risposta a cura di Gruppo di esperti 

Il Comune di Milano non ha adottato il R.L.I., ma ha un proprio regolamento locale nonché le norme igieniche contenute nel Regolamento Edilizio che prevalgono sul R.I. (art. 1.5 R.E.). 

Per quanto riguarda la obbligatorietà di dotazione spogliatoi occorre riferirsi alle normative inerenti ai luoghi di lavoro, Dlgs 81/2008 e s.m.i.  

Detto decreto relativamente all’Allegato IV, art.  1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario, ai commi 1 e 2 stabilisce che: 1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali. 
1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi.  

Perciò, alla luce della normativa descritta, si assume che l’obbligo degli spogliatoi sia dettato dalla necessità o meno di indossare un abbigliamento diverso per esigenze specifiche. Se questo obbligo non ricorre, lo spogliatoio non è obbligatorio.  

 

Aggiornato al 08/10/2024   

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.