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L’art. 5 comma 6 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, vigente dal 5 febbraio 2020, definisce la SL come “la somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie”, in coerenza con la DTU approvata con la D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695.
Il successivo comma 7 definisce poi la Superficie Accessoria (SA) ed elenca le superfici di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima: a tal proposito di osserva che mentre l’elenco contenuto nella definizione dell’allegato A dell’Intesa Stato Regioni del 20/10/2016 non è esaustivo, nell’atto di recepimento regionale, che ha integrato l’elenco, l’espressione “La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:” diventa “La superficie accessoria ricomprende”.
Considerato che sia nell’Intesa stato Regioni che nella DGR viene precisato che le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, e che i soppalchi non sono ricompresi nell’elenco della superficie accessoria come definita nella DGR e nell’art. 5 comma 7 delle NA del PdR, secondo il combinato disposto delle due definizioni di SL e di SA, pertanto, si giunge alla conclusione che i soppalchi, non essendo ricompresi nelle superfici accessorie ed essendo superfici “… comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio…”, debbano essere computati nella SL e ciò indipendentemente dall’articolo 99 comma 8 del Regolamento Edilizio.
Infatti si specifica che lo stesso articolo 99 del Regolamento Edilizio prevede, in linea generale, che la realizzazione di soppalchi sia sempre computata nella slp (ora SL) ad eccezione dei soli casi di cui al comma 8 del citato articolo – oggi non più applicabile per quanto sopra precisato – per i quali era prevista, nel rispetto delle altezze e del rapporto tra le superfici, la possibilità di realizzare soppalchi non computati in slp limitatamente ai locali esistenti e con le caratteristiche riportate nello stesso comma.
Aggiornato al 30/10/2020