18. Unione di appartamenti con inglobamento di corridoio e latrina comune, senza titoli reperibili: come valutare lo stato legittimo e il ruolo del corridoio ai fini edilizi e del calcolo della SL?
Risposta a cura di Gruppo di esperti

La circostanza che, al momento dell’intervento, l’intero stabile fosse riconducibile a un unico proprietario può rilevare sotto il profilo civilistico, ma non è di per sé sufficiente a definire la regolarità edilizio-urbanistica dell’intervento.
Occorre innanzitutto ricostruire lo stato legittimo dell’immobile e dell’unità immobiliare ai sensi dell’art. 9-bis del DPR 380/2001, utilizzando i titoli edilizi reperibili e, in caso di mancata disponibilità degli atti, la documentazione probante disponibile: catastale storica, planimetrie di primo impianto, atti d’archivio, atti notarili, rilievi storici, fotografie, elaborati allegati ad agibilità o altri documenti di provenienza certa.
Per quanto riguarda il corridoio, il tema non va risolto solo richiamando la disciplina della SLP vigente all’epoca dell’intervento. Nel PGT vigente del Comune di Milano, art. 5 comma 6, il calcolo della SL deve essere effettuato, sia per la valutazione dell’esistente sia per il progetto, secondo i parametri attuali. Gli spazi comuni di collegamento orizzontale, quali i corridoi condominiali, rientrano oggi tra le superfici accessorie; se però tali superfici sono state inglobate stabilmente in una unità immobiliare e hanno perso la funzione di parte comune, occorre verificarne il corretto inquadramento come superficie dell’unità.
Solo se si riesce a dimostrare che l’attuale configurazione dell’unità è stata legittimamente assentita, o comunque documentabile secondo i criteri dell’art. 9-bis DPR 380/2001, la consistenza potrà essere assunta come stato legittimo. In mancanza, dovrà essere valutata la possibilità di regolarizzazione, distinguendo tra le possibilità previste dal 380/2001.
Aggiornato al 01/07/2026
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