Risposta a cura di team di esperti
Ai sensi dell’art. 8.1 LRL 18/2019 al recupero dei piani terra si applica la disciplina di cui alla LRL 7/2017 (recupero vani e locali seminterrati esistenti), la quale prevede che il recupero "...può avvenire con o senza opere edilizie, non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione”, specificando che, “Se conseguito con opere edilizie, il recupero comporta il preventivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio imposto dalla legge, con riferimento alla specifica categoria d'intervento, ed è assoggettato al corrispondente regime economico-amministrativo".
Non è quindi escluso a priori che il recupero possa essere classificato come manutenzione straordinaria, anche se in tale tipologia non possono comunque essere annoverati gli interventi che prevedono un cambio di destinazione d’uso e quelli che trasformano i piani terra da spazi senza permanenza di persone a spazi costituenti SL, ovvero gli interventi che nella prassi interessano appunto il recupero dei piani terra.
Si ricorda che, per il Comune di Milano, sono fatte salve le indicazioni e limitazioni di cui alla Delibera C.C. n. 78 del 30.07.2021.
Aggiornato al 4/05/2023
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.