Mutamenti di destinazione d'uso
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17. La modifica di destinazione d’uso senza opere da ufficio a residenza è ammissibile tramite semplice comunicazione se successiva ai 10 anni dell'ultimo titolo abilitativo?

Risposta a cura di team esperti

Ove ne ricorrano i requisiti è sempre possibile la modifica di destinazione d’uso, entro o successiva ai dieci anni. 

Qualora la modifica venga eseguita nei dieci anni successivi all’ultimo titolo oneroso, l'art. 52.3 LRL 12/2005 riporta:

3) "Qualora la destinazione d'uso sia modificata, senza opere edilizie, nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, è dovuto l'eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione, corrispondente alla differenza tra gli oneri dovuti per la nuova destinazione e gli oneri riferiti alla precedente destinazione, entrambi determinati applicando le tariffe stabilite per la nuova costruzione e vigenti al momento della variazione. (comma così sostituito dall'art. 20, comma 1, lettera d), legge reg. n. 7 del 2021)"

L’articolo 30 del RE poi, nel confermare che “I mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, ai sensi dell’art. 52, comma 2, della L.R. 12/2005 e s.m.i. sono soggetti a preventiva comunicazione del soggetto interessato al Comune, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.”, specifica che “Qualora la destinazione d’uso sia comunque modificata (ndr: quindi con o senza opere) nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori di un titolo edilizio precedente, l’ammissibilità della stessa, il contributo di costruzione e le dotazioni territoriali dovute sono determinati ricongiungendo l’intervento edilizio al cambio di destinazione d’uso”.  

Per quanto riguarda la data da tenere in considerazione, le norme sopra citate operano riferimento alla data di ultimazione dei lavori, per cui nella specie, essendo l’ultimo titolo una sanatoria, il riferimento è il momento di realizzazione delle opere abusive sanate. 

 

Aggiornato al 15/09/2023

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.