Risposta a cura dell' Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato. Quindi non è possibile parlare per il tirocinante di «stipendi» o di «retribuzione», ma esclusivamente di somme che vengono corrisposte al tirocinante a titolo di indennità (come previsto dalla normativa in materia di stage extracurriculari), ed usare il termine “rimborso spese” solo dietro presentazione dei documenti giustificativi (per esempio, biglietti ferroviari) e relativi alle spese precedentemente concordate sostenute per conto delle aziende. Per pagare il tirocinante occorrerà un cedolino in cui “registrare” l’indennità, mentre le spese extra andranno rimborsate a piè di lista. A livello fiscale tutte queste modalità sono redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50 co. 1, lett. c), DPR n. 917/1986 TUIR - ris. A.E. n. 95/E/2002). Tuttavia «indennità/premi o assegni di studio» e «rimborsi spese» sono due cose differenti. E differente è anche il trattamento tributario che subiscono. Ai primi si applica trattenuta Irpef lorda con aliquota minima del 23% per somme fino a 15mila euro, nonché detrazioni dall’imposta lorda rapportate al periodo di lavoro nell’anno. I soggetti ospitanti devono preliminarmente richiedere ai percettori una dichiarazione (autocertificazione), al fine di procedere ad un corretto calcolo delle trattenute. La struttura ospitante trattiene già gli oneri fiscali (Irpef più eventuali altre imposte locali) all’atto dell’erogazione. Per quanto riguarda invece i rimborsi spese effettuati, non danno luogo ad operazioni fiscalmente rilevanti (articoli 51 e 52 del TUIR sopra citato). «Indennità/premi o assegni di studio» e «rimborsi spese» non sono soggetti a contribuzione previdenziale.
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Aggiornato al 03/05/2021