Seminterrati

15. L'utilizzo per il recupero dei seminterrati di una soluzione tecnica simile a un vespaio areato, ai sensi dell'art. 3 comma 3ter della legge regionale 7/2017, necessita di espressa deroga ATS?

Risposta a cura di team di esperti

 

L’articolo 88 del R.E. di Milano prescrive “vespaio aerato di altezza minima m. 0,50 (omissis). L’altezza può essere ridotta a 25 cm. a condizione che venga maggiorata l’aerazione in modo proporzionale fino a 1/50 con le griglie posizionate orizzontalmente e a 1/100 con le griglie posizionate verticalmente”. 

Il comma 3ter dell’articolo 3 della LR 7/2017 stabilisce che “Dovrà essere garantita la presenza di idoneo vespaio aerato su tutta la superficie dei locali o altra soluzione tecnica della stessa efficacia”. 

Quindi, per quanto concerne i locali seminterrati, il vespaio può essere ritenuto regolamentare e non necessita di deroga esplicita ATS qualora risponda, anche con soluzioni alternative, alle prescrizioni di legge riguardanti l’aerazione indicate nell’articolo 88 del R.E., anche tenuto conto del fatto che il regolamento edilizio è antecedente l’entrata in vigore della legge regionale e le relative previsioni derogano alle norme del RE. Qualora il progettista utilizzi soluzioni alternative, è opportuno che il rispetto delle prescrizioni di legge venga adeguatamente dimostrato. 

 

Aggiornato al 23/02/2023  

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.