ESTENSIONE QUESITO
La norma regionale - 20 febbraio 1989, n.6 - “Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione” riporta il seguente articolo:
“5.3.1 Scale
Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo e se questo non è possibile si deve mediare con ripiani o rampe di adeguato sviluppo. La pendenza deve essere costante e le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini. La larghezza delle scale deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo il suo asse longitudinale. I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole minima di cm. 30 ed una alzata massima di cm. 16, a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo continuo a spigoli arrotondati. Le scale devono essere dotate di corrimano posto ad una altezza di m. 0.90. Il corrimano appoggiato al parapetto deve essere senza soluzione di continuità passando da una rampa alla successiva; per le rampe di larghezza superiore a m. 1.80 ci deve essere un corrimano sui due lati; il corrimano appoggiato alle pareti deve essere prolungato di m. 0.30 oltre il primo e l’ultimo gradino. In caso di utenza predominante di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata all’età degli utenti. Eventuali difese verso il vuoto devono essere attuate mediante parapetti con una altezza minima pari a m. 1.00.”
La norma regionale d’igiene riporta il seguente articolo:
“3.6.11 Dimensioni delle scale di uso comune
I gradini delle scale devono avere le seguenti misure: - alzata minima 16 cm, massima cm. 18; l’altezza massima della alzata è consentita solo per casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione; - pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm. 63. Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiori a m. 1,20 salvo quanto disposto al successivo articolo.”
Le norme d’igiene dei singoli comuni citano quasi sempre quella regionale. Da quanto premesso, per rispettare la normativa vigente, sembra sia necessario fare scale con alzata da 16 cm e pedata da 31 cm.
Risposta a cura di
Premesso che il Comune di Milano si è dotato da tempo di proprio Regolamento Locale d’Igiene, si segnala che l’art. 1, comma 5 del Regolamento Edilizio vigente indica che in caso di contrasto, le norme di carattere igienico sanitario contenute nel RE prevalgono sul Regolamento Locale d’Igiene.
L’art. 89 (Scale) del medesimo RE al comma 1 stabilisce che le scale di uso comune sono disciplinate, quanto a larghezza, dimensioni e chiusure, dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di barriere architettoniche e di prevenzione incendi. Per gli interventi a partire dalla manutenzione straordinaria si applica quindi, con particolare riferimento alle alzate delle scale, quanto indicato al punto 5.3.1 della LR 6/89 fatto salvo, per gli interventi fino al risanamento conservativo, la possibilità di deroga di cui all’art 20 della LR.
Vengono escluse altresì con il comma 4 dalla regolamentazione dell’art. 89 le scale di sicurezza, per le quali si applicano le specifiche norme vigenti.
Aggiornato al 30/10/2020