PGT Milano- Piano delle regole
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14. Cosa si intende per “autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale”? Nell'art. 5.7.f delle NTA PdR dette superfici sono da inserirsi integralmente nella SL?

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Al comma 25 dell’art. 5 delle Norme di attuazione del PdR è presente la definizione di “Autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale” citate al comma 7 lett. f) del medesimo articolo e che vanno computate nella SL secondo quanto definito al comma 6.

Considerato che il punto 25 dell’art. 5 delle NA del PdR del PGT comporta che siano incluse nella SL le attività imprenditoriali di vendita e assistenza dei veicoli, quali le concessionarie per il commercio delle autovetture, le officine e le altre attività di assistenza, escludendo le superfici delle autorimesse destinate a sosta, manovra e ricovero, si precisa che tale esclusione opera per tutti i parcheggi/autorimesse realizzati successivamente all’entrata in vigore della L.R. 22/99 in quanto rientranti nella categoria delle opere di urbanizzazione. Per la valutazione della consistenza degli immobili/autorimesse esistenti adibiti alla sosta, manovra e ricovero dei veicoli realizzati antecedentemente all’entrata in vigore della L.R. 22/99 non sono riconosciute nel computo della SL le superfici delle autorimesse esistenti aventi carattere di servizio o accessorio alle destinazioni d’uso del fabbricato o delle unità immobiliari, realizzate anche in eccedenza alle quote minime previste dalla legge, incluse quelle realizzate ai sensi dell’art. 41 sexies della Legge 1150/42 e successive modifiche della norma. Non sono inoltre riconosciute nel computo della SL le superfici delle autorimesse esistenti che non siano funzionalmente autonome - ancorché integrate nella costruzione – anche se gestite da operatori economici.

Al contrario possono essere riconosciute nel computo della SL le superfici relative alle autorimesse realizzate quali edifici autonomi, o integrate in fabbricati, ma funzionalmente autonome e costituenti attività imprenditoriali, purché abbiano inciso sulla capacità edificatoria e siano state realizzate nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi vigenti all’epoca della loro edificazione e per le quali, se previsto, è stato specificatamente corrisposto il contributo di costruzione.

L’inserimento di una nuova destinazione d’uso, in luogo dell’autorimessa esistente e computata quale SL, comporta l’applicazione dell’art. 11 delle NA del PdS del PGT con la richiesta di dotazioni territoriali nella misura prevista per i cambi di destinazione d’uso dalla categoria funzionale produttiva ai sensi del comma 3 del citato art. 11.

 

Aggiornato al 30/10/2020