Sottotetti

14. È vero che sottotetti con altezza inferiore a 1,80 metri non possono essere recuperati alla luce delle previsioni dell'art. 114.1 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano?

Risposta a cura di

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L’art. 114 del Regolamento Edilizio disciplina il recupero dei sottotetti secondo le disposizioni delle norme nazionali e regionali vigenti; fra le disposizioni regionali attualmente vigenti e prevalenti sulle definizioni comunali con esse incompatibili, rientra la definizione di sottotetto di cui alla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695, nonché quella di altezza utile.

La finalità del comma 1 del citato art 114 non è di fornire la definizione generale di sottotetto, ma di specificare in particolare le caratteristiche e le condizioni che devono avere i sottotetti ai fini del loro recupero a scopo abitativo.

Pertanto ai sensi dell’art. 114 del Regolamento Edilizio è possibile procedere al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti (ai sensi degli articoli 63, 64 e 65 della L.R. 12/2005 e smi) unicamente se aventi altezze superiori a m. 1,80 misurata nel punto più alto e con introduzione delle modifiche strettamente necessarie per rendere tali spazi adeguati alla norma, ferma restando la specifica disciplina per gli interventi all’interno dei Nuclei di Antica Formazione (NAF).

 

Aggiornato al 30/10/2020