11. I box auto pertinenziali realizzati ai sensi dell'art. 9 della L. 122/1989 e costruiti con P.I.R. del 1995, possono cambiare destinazione d'uso se vengono garantite le superfici minime previste?
Risposta a cura di Gruppo di esperti

L’articolo dell’art. 9 della L. 122/1989 (“legge Tognoli”) prevede che “I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti”, sancendo “l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio” e prevedendo che “la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune”.
Su tali spazi, pertanto, grava un vincolo di esclusiva destinazione a parcheggio e quindi non appare possibile modificarne la destinazione d’uso.
Aggiornato al 30/09/2026
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.