Mutamenti di destinazione d'uso
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2. Il cambio di destinazione d’uso da Terziario a Residenziale di un immobile, con opere interne, si qualifica come un intervento edilizio di ristrutturazione edilizia o di risanamento conservativo?

Risposta a cura di

 

L’intervento edilizio, come rappresentato, in assenza di vincoli e di modifiche esterne si qualificherebbe di risanamento conservativo di cui all’art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

In ogni caso l’insieme delle opere comprendenti il cambio di destinazione d’uso deve essere compatibile con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, come enunciato nella definizione della qualifica di risanamento contenuta nella norma.

Rispetto al PGT vigente in tal caso occorre verificare quanto previsto all’art. 19 comma 2 lett. a delle NA del PdR. Non sono previste dotazioni territoriali di servizi per il cambio di destinazione d’uso da direzionale a residenziale di SL fino a mq. 250, ferma restando la previsione del comma 7 dell’art. 11 delle NA del PdS, senza distinzione fra i tessuti di riferimento all’interno del TUC.

 

Aggiornato al 30/10/2020