Varianti SCIA/CILA/PdC

3. Nel Comune di Milano è d’obbligo la nomina del Direttore Lavori nel caso di CILA? In particolare se si tratta di CILA per manutenzione straordinaria leggera

Risposta a cura di

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Esclusivamente per gli interventi eseguiti ai sensi dell’art. 6-bis DPR 380/01, ovvero gli interventi subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, la norma prevede l’obbligatorietà di un professionista abilitato che attesti, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

Considerato tuttavia che il comma 3 prevede, al termine dei lavori, la trasmissione della comunicazione di fine lavori e la variazione catastale nei casi previsti, e considerato che tra gli interventi, realizzabili ai sensi dell’art. 6 bis, rientrano ad esempio interventi soggetti anche alle normative in materia di efficienza energetica, o altre disposizioni di legge che presuppongano una conclusiva dichiarazione di conformità degli interventi, si ritiene che anche per la CILA sia corretta la previsione della necessaria figura del Direttore dei lavori, che può coincidere anche con il tecnico progettista asseverante.

 

Aggiornato al 04/05/2020