Qual è la larghezza minima della cabina?
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Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 236/89 (Criteri di progettazione per l’accessibilità) l’ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permetterne l’uso da parte di una persona su sedia a ruote; l’art 8 del medesimo D.M. in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile una misura superiore, individua la larghezza minima della cabina in 0,80 m.
Analogamente, nella L.R. 6/89 (al punto 5 dell’allegato) viene individuata la larghezza della cabina in 0,90 m.
L’art. 20 delle medesima L.R. prevede che le concessioni fino al risanamento conservativo possano essere rilasciate in deroga nel caso dell’esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela dei beni ambientali e/o all’impossibilità tecnica connessa ad elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto d’intervento e che il progettista a tal fine è tenuto a motivare, documentare e sottoscrivere tale impossibilità tecnica elaborando nel caso soluzioni alternative alle prescrizioni dell’allegato, idonee a garantire l’uso dell’immobile secondo le finalità della Legge. In tal senso, è proponibile la deroga per la larghezza netta della cabina dell’ascensore che tenga conto quindi dei vincoli sopra indicati. In particolare in caso di installazione di ascensori nei vani scala comuni degli edifici esistenti è consentita la riduzione della larghezza della rampa ad un minimo di 0,85 m. (art. 89 R.E.).
Aggiornato al 01/12/2019