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Il lotto funzionale è definito all’art. 5 comma 20 delle NTA del PdR - PGT e la sua diretta applicazione è meglio precisata all’art.6 comma 1 delle norme di attuazione del piano delle regole - PGT.
Per lotto funzionale è da intendersi il lotto costituito da una o più particelle catastali
e proprietà, asservito volumetricamente alle costruzioni che sono state realizzate sullo
stesso e che rimangono, a prescindere dalla data di realizzazione, dai frazionamenti
catastali e dalle intervenute modifiche della proprietà.
Quello che è necessario fare per la verifica della capacità edificatoria residua di
un’area appartenente ad un lotto funzionale è pertanto calcolare la differenza fra la
capacità edificatoria complessiva risultante dall’applicazione dell’indice di
edificabilità territoriale all’intero lotto e quella relativa alle costruzioni esistenti e che
vengono mantenute sullo stesso lotto.
La consistenza delle costruzioni esistenti è desumibile dagli atti che hanno consentito
le precedenti trasformazioni (a titolo esemplificativo: licenze edilizie, concessioni
edilizie, titoli edilizi abilitativi, atti di densità, ecc.).
Tale verifica è necessaria al fine di stabilire la capacità edificatoria residua
sull’area oggetto di intervento edilizio, fermo restando che sono sempre fatte salve le
SL legittimamente assentite ai sensi dell’art. 6 comma 5 delle norme di attuazione del
piano delle regole.
Aggiornato al 27/04/2020