- DIMMI
- Disciplina dell'oggetto edilizio
- Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
14. Con riferimento al RE - Capo III e Capo IV vorrei sapere: quando è possibile realizzare alloggi monoaffaccio maggiori di 60 mq di superficie utile?
Risposta a cura di
Ai sensi dell’art. 104 (Illuminazione) del Regolamento Edilizio, l'illuminazione diurna dei locali con permanenza continua di persone deve essere naturale e diretta. I serramenti computabili ai fini del calcolo illuminante devono prospettare su spazi regolamentari (spazio libero quale via/piazza, cortile, patio). Le unità immobiliari di superficie utile di pavimento inferiore a 60 mq potranno essere monoaffaccio. Gli alloggi monoaffaccio non potranno essere orientati verso nord (cioè ricadere nell’arco compreso tra +/- 30° NORD).
Da quanto sopra, solo gli alloggi di superficie inferiore a mq 60 possono essere monoaffaccio e privi di riscontro d’aria, a condizione che la parete da cui traggono illuminazione non sia orientata a nord come sopra specificato.
Pertanto le nuove unità di superficie utile di pavimento superiore a mq. 60 non possono essere monoaffaccio.
Aggiornato al 08/09/2020