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SCIA art. 23: il pagamento del contributo di costruzione e/o delle monetizzazioni
autodeterminati - dell’intero importo o della prima rata se accompagnata da garanzia –
deve avvenire entro 30 giorni dalla data della protocollazione della SCIA; tale data
sarà il riferimento per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dall’art.42 del
DPR 380/2001.
SCIA condizionata: il pagamento del contributo di costruzione e/o delle
monetizzazioni autodeterminati - dell’intero importo o della prima rata se
accompagnata da garanzia – deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica della
comunicazione di cui al comma 2 dell’art. 23 bis del DPR 380/2001; tale data sarà il
riferimento per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dall’art.42 del DPR
380/2001.
SCIA condizionata con atto d’obbligo. In questo caso la comunicazione di cui al
comma 2 dell’art. 23 bis del DPR 380/2001 da altresì notizia all’interessato della
determina dirigenziale, che approva la bozza di atto d’obbligo e contiene la richiesta
che detto atto venga stipulato, registrato e trascritto nei registri immobiliari, nonché la
richiesta di pagamento entro i successivi 30 gg.
Il termine per il pagamento del contributo di costruzione e/o delle monetizzazioni - dell’intero importo o della prima rata se accompagnata da garanzia-, è di 30 giorni dalla notifica della comunicazione del SUE; tale data sarà il riferimento per l’eventuale applicazione delle sanzioni
previste dall’art.42 del DPR 380/2001.
Aggiornato al 01/12/2019