Risposta a cura dell'Arch. Michele Giuseppe Barletta, Dirigente Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – ATS Città metropolitana Milano
Il punto di partenza è lo stato di fatto esistente, il rilievo. La fotografia della situazione, la ricerca documentale che ci descrive la storia dell'immobile.
Tutto ciò deve essere rappresentato in modo molto puntuale, poiché il giudizio che si darà sulle opere di miglioramento dipenderà dalle criticità riscontrate, possibilmente anche da elementi strutturali compensativi. Non è possibile fare una classificazione completa degli innumerevoli casi che si possono presentare, ma occorre tener ben presente che la miglioria igienico-sanitaria è un'opera che viene pensata al fine di risolvere una carenza igienico-sanitaria dell'immobile. La risoluzione di questa carenza può essere fatta considerando che è possibile andare in deroga in merito a qualche requisito.
Qualche esempio: assenza del servizio igienico-sanitario nell'immobile. Esistono ancora molti alloggi spesso di ridotte dimensioni privi di servizio igienico interno.
La miglioria igienico-sanitaria edilizia consisterà nel colmare questa carenza realizzando un servizio interno. Ecco che inevitabilmente si dovrà rinunciare a parte della superficie dell'alloggio per il vantaggio di avere il servizio igienico all'interno. Il rilievo deve essere accurato, indicando l'ubicazione del servizio igienico esterno in uso all'alloggio. In questo caso si prendono in considerazione in termini di deroga un'ulteriore riduzione della superficie del locale ove viene ubicato il servizio igienico (spesso sono monolocali), una riduzione del dato minimo, una possibile riduzione dell'altezza. Non viene presa in considerazione la deroga per assenza di antibagno. Quando i servizi igienico e di ridotte dimensioni è auspicabile la dotazione di apparecchi sanitari di piccola taglia.
Un altro esempio: altezza media. Quando un immobile si presenta con un'altezza media inferiore al previsto e si devono compiere delle opere, occorre tenere presente che la nuova conformazione dell'unità immobiliare dovrà rispettare per quanto possibile la regola compensativa che a minore altezza deve corrispondere maggiore superficie per ottenere una volumetria accettabile. Naturalmente non vale il contrario della regola appena enunciata: non posso aver minor superficie del locale avendo altezze maggiori, il cosiddetto effetto campanile. In ogni caso non può essere superato il limite di 240 cm di altezza media per locali abitabili. Per i locali accessori si può scendere ancora fino a un massimo di 210 cm.
Aggiornato al 02/04/2019