Salvaguardia

1. Come si applicano ai procedimenti edilizi le misure di salvaguardia in pendenza di approvazione dello strumento urbanistico?

Risposta a cura di

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Le misure di salvaguardia previste dall'art.10 nella L. 1150/1942 e s.m.i. e dell’art. 12 comma 3 del D.P.R. 380/2001, si applicheranno dalla data della deliberazione di Consiglio Comunale di adozione dello strumento urbanistico; i procedimenti edilizi dovranno essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati; in caso di contrasto dell’intervento edilizio con le previsioni dello strumento urbanistico adottato, i procedimenti edilizi dovranno essere sospesi fino 
all'approvazione del P.G.T..


Le misure di salvaguardia e l’eventuale sospensione non si applicherà a:

  • tutti i procedimenti edilizi conformi al PGT vigente e non in contrasto con il PGT adottato;
  • le CILA, SCIA ex art. 22 D.P.R. 380/2001, SCIA ex art. 23 D.P.R. 380/2001 presentate antecedentemente alla data di adozione della delibera del P.G.T.;
  • Le SCIA ex art. 23bis D.P.R. 380/2001 presentate antecedentemente alla data di adozione della delibera del P.G.T. sulle quali siano acquisiti, anche successivamente, gli atti di assenso;
  • i PdC già rilasciati alla data di adozione del PGT;
  • i Permessi di Costruire relativi a convenzioni o ad atti unilaterali d’obbligo già stipulati alla data di adozione del PGT.

 

Aggiornato al 01/12/2019