Risposta a cura di Avv. E. Fumagalli, Sportello Diritto Amministrativo
Per questioni pratiche e sistematiche credo che si debbano prendere le mosse dall’ultimo quesito.
L’articolo 1 del vigente Regolamento Edilizio, rubricato “Ambito di Applicazione”, prevede testualmente al comma 5 che “In caso di contrasto, le norme di carattere igienico sanitario contenute nel presente Regolamento prevalgono sul Regolamento Locale di Igiene del Comune di Milano”.
Per quanto concerne le caratteristiche dimensionali dei locali, pertanto, le norme di riferimento sono quelle del regolamento edilizio, essendo le stesse contenute nel Titolo II della Parte IV, che ha appunto ad oggetto “Conformazione e dotazione degli edifici, delle unità immobiliari e norme igieniche”.
Con specifico riferimento ai locali bagno, il Regolamento Edilizio prevede che, negli interventi di nuova costruzione e sostituzione edilizia con destinazione residenziale:
- il locale bagno deve avere la “… dimensione adatta ad ospitare complessivamente la dotazione minima di apparecchi sanitari prevista al successivo Articolo 98 …”
- “tutti i locali bagno dovranno avere lato minimo non inferiore a 1,20 m.”;
- le caratteristiche dei servizi igienici sono:
(i) pavimenti e pareti sino ad un'altezza di 180 cm rivestiti in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente solamente in corrispondenza degli apparecchi sanitari;
(ii) soffitto di materiale traspirante;
(iii) l'ambiente contenente il vaso igienico deve essere delimitato da pareti a tutt’altezza e serramenti; lo stesso dovrà essere disimpegnato dal locale cucina o da quello contenente l’angolo cottura mediante disimpegno dotato di serramenti (antibagno, corridoio/ingresso o altro locale principale-accessorio-servizio avente le medesime caratteristiche);
- costituita da lavabo, doccia o vasca, water e bidet, questi ultimi realizzati anche in unico apparecchio.
In caso di interventi sull’esistente, giusto il disposto dell’articolo 85, le predette previsioni “… non sono vincolanti qualora l’intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione igienica preesistente”.
Alla luce delle norme sopra indicate, pertanto, emerge anzitutto che, in forza del vigente RE, i locali bagni non devono avere una superficie minima, essendo unicamente richiesto che essi abbiano un lato di lunghezza almeno pari a 1,20 mt. e abbiano estensione tale da poter contenere la dotazione minima prevista dall’articolo 98 (lavabo, doccia o vasca, water e bidet).
Per quanto poi concerne la predetta lunghezza minima del lato, la norma si riferisce in generale ai locali bagno, ovvero agli ambienti contenenti il vaso igienico i quali, come visto, devono essere delimitati “…da pareti a tutt’altezza e serramenti…” e devono essere disimpegnati dal locale cucina o dal locale contenente l’angolo cottura, mediante “… antibagno, corridoio/ingresso o altro locale principale-accessorio-servizio avente le medesime caratteristiche…”.
L’antibagno, pertanto, viene trattato come locale diverso dal locale bagno, per cui è mia opinione che il secondo non possa essere conteggiato ai fini del raggiungimento della lunghezza minima di 1,20 mt.
Detto ciò, in base a quanto indicato nel quesito, nella specie si tratta di un intervento sull’esistente grazie al quale è stato ricavato ex novo un locale antibagno, volto appunto a separare l’ambiente contenente i servizi igienici dagli altri locali abitativi.
Credo sia sostenibile che l’intervento possa essere considerato come volto al miglioramento della situazione igienica sanitaria preesistente, ragion per cui ritengo possa essere invocato l’articolo 85 sopra citato, in base al quale le previsioni igienico-sanitarie previste nel titolo II “… non sono vincolanti qualora l’intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione igienica preesistente”.
Aggiornato al 10/02/2020