Risposta a cura di Avv. E. Fumagalli, Sportello Diritto Amministrativo
La Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, al titolo IV capo I, rubricato “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti”, alla quale il Regolamento Edilizio di Milano (art. 114) opera rinvio, stabilisce all’articolo 63.1 che “La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici”.
Tutte le norme e gli articoli che seguono il comma sopra citato, pertanto, devono essere lette ed interpretate avendo sempre a riferimento le finalità di interesse pubblico che hanno indotto il Legislatore regionale ad introdurre la disciplina eccezionale e derogatoria di recupero ai fini abitativi dei volumi sottotetto esistenti.
Nell’ambito dell’intera disciplina, tuttavia, il Legislatore regionale ha comunque inteso attribuire ai comuni il potere di “dire la propria”.
Infatti, l’articolo 65 della L.R. n. 12/2005 prevede che:
- “Le disposizioni del presente capo non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, ne abbiano disposta l'esclusione, in applicazione dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 …” (comma 1);
- “Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i comuni, con motivata deliberazione, possono ulteriormente disporre l'esclusione di parti del territorio comunale, nonché di determinate tipologie di edifici o di intervento, dall'applicazione delle disposizioni del presente capo” (comma 1 bis);
- “Le determinazioni assunte nelle deliberazioni comunali di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter hanno efficacia non inferiore a cinque anni e comunque fino all'approvazione dei PGT ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3. Il piano delle regole individua le parti del territorio comunale nonché le tipologie di edifici o di intervento escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo” (comma 1 quater).
Semplificando al massimo il concetto, pertanto, il Legislatore regionale ha previsto che i Comuni, con motivata deliberazione consiliare prima e nel PGT poi, potessero escludere solo parti del proprio territorio dall’applicazione della legge regionale.
Detto ciò e venendo al quesito formulato, partiamo da un dato: non risulta che il Comune di Milano abbia mai assunto alcuna motiva delibera consiliare, né nella vigenza della legge regionale n. 15/1996, né nella vigenza della legge regionale n. 12/2005, in forza della quale siano state individuate porzioni del territorio comunale nelle quali non fosse consentito il recupero ai fini abitativi dei volumi sottotetto, delibere che comunque avrebbero perso efficacia con l’entrata in vigore del PGT.
Del pari né nel PGT previgente né in quello attuale vi sono esplicite disposizioni che prevedano tale preclusione.
Al contrario nelle stesse NA del PdR del PGT vigente vi sono norme che confermano espressamente il fatto che il recupero ai fini abitativi dei volumi sottotetto è consentito (si vedano: l’art. 19.2 lettera g: “l’altezza massima è da intendersi quella esistente eventualmente incrementata di quella strettamente necessaria a consentire il recupero abitativo del sottotetto con altezza media ponderale di m 2,40”; l’art. 19.3 lettera d: “E’ comunque consentito il recupero abitativo dei sottotetti per gli immobili di cui all’art. 18, comma 2 lett. e.”).
E’ quindi in base a questo quadro che deve essere letto ed interpretato l'art. 19.3, lett. e., delle NA del PdR del PGT di Milano, in forza del quale "… all’interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), in tutti gli interventi edilizi, la realizzazione e la modifica di spazi sottotetto è consentita unicamente con altezze interne inferiori, in ogni punto, a m 1,80 …" (identica formulazione è contenuta anche nell’articolo 21.2 lettera d. e nell’articolo 23.7 delle medesime NA).
Alla luce di quanto sopra, credo in primo luogo sia da escludere che il Pianificatore, con l’introduzione delle disposizioni sopra richiamate, abbia inteso impedire la possibilità di recuperare ai fini abitativi i volumi sottotetto esistenti alla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico, atteso che:
- dal contenuto letterale della norma non emerge questo;
- altre norme del piano consentono espressamente la possibilità di recupero all’interno del TUC;
- ove interpretata come preclusione, la norma sarebbe comunque contra legem, in quanto non solo immotivata, ma anche volta ad escludere l’applicabilità della legge non solamente in alcune porzioni del territorio comunale (come dice la legge), ma di fatto in tutto il territorio stesso (il TUC);
- lo stesso comune, con le FAQ pubblicate sul sito istituzionale, ha confermato la possibilità di avvalersi della legge regionale n. 12/2005 per recuperare ai fini abitativi i volumi sottotetto nell’ambito del territorio comunale.
Con ogni probabilità, invece, ciò che il Pianificatore ha voluto impedire è che, dalla data di entrata in vigore del PGT, potessero essere realizzati ex novo, sia mediante interventi di nuova edificazione sia mediante trasformazioni di sottotetti esistenti, volumi che potessero poi essere recuperati una volta trascorso il termine triennale previsto dalla legge.
In disparte ogni valutazione circa il fatto che una siffatta previsione possa o meno essere legittima, la stessa ritengo che debba essere letta nel senso che ove si debba realizzare ex novo un volume sottotetto o debbano essere eseguite opere su un volume sottotetto esistente, ad eccezione di quelle preordinate al suo recupero ai fini abitativi, il progetto deve prevedere altezze interne del sottotetto stesso inferiori a 1,80 m., così che il volume di progetto assuma la qualifica di mera camera d’aria e conseguentemente non possa essere recuperato in virtù di quanto previsto dall’articolo 114 del RE.
Certamente la norma non brilla per chiarezza nella parte in cui opera generale riferimento a tutti gli interventi che comportano “…la modifica di spazi sottotetto …”, atteso che, leggendola in senso letterale, significherebbe che ogni più piccola modifica interessante un sottotetto esistente di altezza superiore a 1,80 mt. (quindi banalmente l’apertura o l’ampliamento di una velux ovvero la realizzazione di una tramezzatura) comporterebbe l’obbligo di prevedere anche opere volte alla riduzione dell’altezza medesima, il che non pare pensabile.
Ragionevolmente non era questa la volontà del Pianificatore il quale, con ogni probabilità, con tale dicitura ha inteso riferirsi solo a quelle modifiche di spazi sottotetto che interessassero direttamente o la copertura o il piano di calpestio del sottotetto stesso e che quindi fossero idonee ad incidere in via diretta sul parametro dell’altezza interna.
Aggiornato al 12/03/2020