Quali tipologie d’interventi sono interessate dalla proroga?
Risposta a cura di
La Giunta Regionale, con deliberazione n°XI/248 del 28 giugno 2018 pubblicata sul
B.U.R.L. il 3 luglio 2018, ha rimandato l'applicazione del regolamento fino al 3 aprile
2019 per gli interventi di:
- manutenzione straordinaria (art. 3.1 lettera b) del DPR 380/2001)
- restauro e risanamento conservativo (art. 3.1 lettera c) del DPR 380/2001)
- ristrutturazione edilizia (art. 3.1 lettera d) e art. 10 lettera c) del DPR 380/2001)
- ampliamento (fattispecie compresa art. 3.1 lettera e.1) del DPR 380/2001)
- ristrutturazione urbanistica (art. 3.1 lettera f) del DPR 380/2001)1
Non c'è proroga invece per gli interventi di nuova costruzione (art. 3 comma 1 lettera
e) del DPR 380/2001 con l'esclusione dell'ampliamento di cui sopra) compresi quelli
relativi alla realizzazione e riassetto di infrastrutture stradali e loro pertinenze e
parcheggi, per i quali deve essere richiesto in sede di protocollazione di PdC o SCIA
quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lettera a) del regolamento regionale n°7,cioè:
1) progetto di invarianza idraulica e idrologica redatto da un tecnico abilitato,
qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici;
e in alternativa uno dei seguenti:
i. istanza di concessione allo scarico presentata all'autorità idraulica competente, se
lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale;
ii. richiesta di allacciamento presentata al gestore, nel caso di scarico in fognatura;
iii. accordo fra richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un
reticolo privato.
In particolare, per quanto riguarda gli interventi edilizi che comportino demolizione e
ricostruzione, si deve sempre fare riferimento alle qualifiche del Testo Unico Edilizia;
pertanto se detti interventi sono riconducibili alla ristrutturazione edilizia (art. 3
comma 1 lettera d) e art. 10 lettera c) del DPR 380/2001), ancorché con ampliamento
mediante utilizzo di diritti edificatori perequati o con utilizzo di bonus volumetrici
derivanti dalle norme in materia di contenimento dei consumi energetici, fino al 3
aprile 2019 non sono soggetti a quanto previsto dal regolamento regionale di
invarianza idraulica e idrologica n°7/2017.
Aggiornato al 01/12/2019