Invarianza idraulica

1. A quali interventi si deve applicare il Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n°7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica?

Quali tipologie d’interventi sono interessate dalla proroga?

Risposta a cura di

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La Giunta Regionale, con deliberazione n°XI/248 del 28 giugno 2018 pubblicata sul
B.U.R.L. il 3 luglio 2018, ha rimandato l'applicazione del regolamento fino al 3 aprile
2019 per gli interventi di:

- manutenzione straordinaria (art. 3.1 lettera b) del DPR 380/2001)
- restauro e risanamento conservativo (art. 3.1 lettera c) del DPR 380/2001)
- ristrutturazione edilizia (art. 3.1 lettera d) e art. 10 lettera c) del DPR 380/2001)
- ampliamento (fattispecie compresa art. 3.1 lettera e.1) del DPR 380/2001)
- ristrutturazione urbanistica (art. 3.1 lettera f) del DPR 380/2001)1


Non c'è proroga invece per gli interventi di nuova costruzione (art. 3 comma 1 lettera
e) del DPR 380/2001 con l'esclusione dell'ampliamento di cui sopra) compresi quelli
relativi alla realizzazione e riassetto di infrastrutture stradali e loro pertinenze e
parcheggi, per i quali deve essere richiesto in sede di protocollazione di PdC o SCIA
quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lettera a) del regolamento regionale n°7,cioè:
1) progetto di invarianza idraulica e idrologica redatto da un tecnico abilitato,
qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici;
e in alternativa uno dei seguenti:


i. istanza di concessione allo scarico presentata all'autorità idraulica competente, se 
lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale;

ii. richiesta di allacciamento presentata al gestore, nel caso di scarico in fognatura;

iii. accordo fra richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un 
reticolo privato.


In particolare, per quanto riguarda gli interventi edilizi che comportino demolizione e
ricostruzione, si deve sempre fare riferimento alle qualifiche del Testo Unico Edilizia;
pertanto se detti interventi sono riconducibili alla ristrutturazione edilizia (art. 3
comma 1 lettera d) e art. 10 lettera c) del DPR 380/2001), ancorché con ampliamento
mediante utilizzo di diritti edificatori perequati o con utilizzo di bonus volumetrici
derivanti dalle norme in materia di contenimento dei consumi energetici, fino al 3
aprile 2019 non sono soggetti a quanto previsto dal regolamento regionale di 
invarianza idraulica e idrologica n°7/2017.

 

Aggiornato al 01/12/2019