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È possibile interrompere il tirocinio per malattia o maternità?
Risposta a cura dell' Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
Per saperne di più scrivi a tirocini@ordinearchitetti.mi.it
Aggiornato al 13/07/2020