Strutture e Antisismica

6. Quali sono gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici che non necessitano di deposito?

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Molte Regioni italiane hanno provveduto ad elencare una serie di interventi ritenuti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. La Regione Lombardia con legge del 10 agosto 2017 ha abrogato i commi della precedente legge di semplificazione del 30/05/2017 che riguardavano le opere minori. Ne consegue che ad oggi non siano previste eccezioni a quanto riportato in precedenza. Si segnala che esistono a sostegno dell’obbligo di deposito diverse sentenze della Cassazione fra le quali

a)    La Sentenza 19185/2015 della Corte di Cassazione che ha rilevato la discrepanza tra quanto indicato dalla Deliberazione della Giunta della Regione Calabria del 22.07.2011, e dall’art. 94 del DPR 380/2001 in merito alla procedura autorizzativa delle opere strutturali individuate dalla suddetta deliberazione come “opere minori”, sentenziando l’illegittimità dell’omissione del deposito del progetto, ancorché di opere minori, dal momento che l’art. 94 recita “nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione”;

b)    Nella nuova sentenza n.51683/2016 la suprema Corte ribadisce che le Regioni non possono creare ex novo la categoria delle "opere minori" che non sarebbero soggette alla disciplina antisismica, in aperta violazione del disposto del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 83, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità siano soggette alla normativa antisismica, senza consentire alle Regioni di adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di opere.

Ovviamente nel caso le norme individuassero tipologie di interventi di modesta rilevanza che siano esclusi dalle procedure attuali, si provvederà a pubblicarne l’elenco. 

 

Aggiornato al 06/03/2020