Risposta a cura dell' Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano
Il comma 5 art. 17 e il comma 4 dell'art. 18 del D.P.R. 5 giugno 2001 nr. 328, prevedono che la partecipazione documentata ad attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate dalla convenzione tra Ordini professionali e Università, aventi durata massima di un anno, esoneri dalla prova pratica. Le prove sostituibili con il tirocinio professionale sono: per l'iscrizione alla sezione A - settore architettura 1) la prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana; per l'iscrizione alla sezione A - settore pianificazione territoriale 1) la prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale; per l'iscrizione alla sezione B - settore architettura iunior 1) la prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico; per l'iscrizione alla sezione B - settore pianificazione territoriale iunior 1) la prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale.
Per saperne di più scrivi a tirocini@ordinearchitetti.mi.it
Aggiornato al 13/07/2020