Requisiti prestazionali degli edifici
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3. Quali documenti sono utili per usufruire dei benefici fiscali inerenti il rifacimento delle facciate al 90%? L’APE deve essere aggiornato ad ogni intervento modificante la classe energetica?

Risposta a cura di gruppo di esperti

Per accedere alle detrazioni del 90% per le facciate è necessaria una pratica edilizia qualora la tipologia di intervento lo richieda oppure una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà qualora non necessario un titolo edilizio.

È necessario attestare che l'immobile ricada in zona A / B

Dovrà essere presentata la Notifica preliminare per la sicurezza del cantiere nei casi previsti.

Dovranno essere conservate  le fatture dei costi di realizzazione ed accessori ed il pagamento secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate.

Occorre inoltre esibire a richiesta degli uffici della Agenzia:

  • la domanda di accatastamento, per gli immobili non censiti
  • le ricevute dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
  • la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per le parti comuni e tabella millesimale.

Solo per gli interventi di efficienza energetica influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente complessiva, considerato che per essi si applicano le procedure e gli adempimenti del DM 19 febbraio 2007, in aggiunta a quanto sopra elencato, occorre:

  •  l’asseverazione di un tecnico riguardo la corrispondenza degli interventi ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi;
  •  l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni; occorre dimostrare l’assolvimento dei requisiti mediante APE ante operam e APE post operam. 

Per questi ultimi interventi è necessario inviare la comunicazione a Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Per ogni approfondimento si rimanda al seguente link.

Per quanto riguarda  eventuali difformità edilizie relative ai prospetti, dovranno essere regolarizzate/segnalate, in conformità alle normative vigenti, in relazione alla tipologia delle difformità stesse. 

In merito alla seconda parte del quesito, in base all’art. 6 del D.lgs 192/2005, l’APE deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell'unità immobiliare.

 

Aggiornato al 02/02/2021

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.