Formazione

Possono essere richiesti esoneri dall’obbligo di formazione e aggiornamento professionale?

Risposta a cura dell'Ufficio Formazione dell' Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano

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Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto/a dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

  • Maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l’obbligo formativo di – 20 CFP (16 CFP ordinari e 4 deontologici e discipline ordinistiche) per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio (è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità). Per questa casistica è necessario allegare documento di nascita del figlio/a o altra documentazione a supporto;
  • Malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
  • Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
  • Docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Per questa casistica è disponibile il seguente modulo.

  • Non esercizio della professione: gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo; "Non esercitare l’attività professionale", neppure occasionalmente, significa non svolgere né aver svolto una qualunque attività connessa con il concetto di ‘edilizia civile’, ossia collegata direttamente o indirettamente a qualsivoglia opera a diretto servizio dei singoli fabbricati (art. 52 del RD 2537/1925).

Per questa casistica è a disposizione il seguente modulo.

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto/a, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

  • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
  • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
  • non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

A titolo esemplificativo, possono fare richiesta di esonero:
- gli insegnanti delle scuole materne, primarie, secondarie e superiori che non svolgono la libera professione, pur insegnando materie affini all’architettura;
- i dipendenti pubblici che non firmano atti professionali neppure in nome e per conto per il datore di lavoro, e/o che non progettano né verificano, valutano, validano atti e progetti connessi all'edilizia civile, e/o che sono impiegati in settori non tecnici;
-i dipendenti privati, il cui contratto di assunzione non prevede il titolo di laurea in architettura, e le cui mansioni non derivano da conoscenze tecniche tipiche di tale titolo di studio;
- i consulenti o collaboratori che non svolgono in alcun modo la propria mansione nell'ambito dell’edilizia civile.

In questi casi, l’Ordine si riserva di confrontarsi con l’iscritto circa i contenuti del contratto di lavoro/ consulenza in questione, le mansioni che il professionista è chiamato a svolgere, il titolo professionale per il quale è stato assunto/incaricato.

Ricordiamo che l’esenzione di cui ai punti precedenti va richiesta ogni anno, e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale.

Per inserire nuove istanze di esonero è necessario accedere al CNAPPC e, all’interno del menù (sulla sinistra), cliccare su “Crediti formativi” e, a seguire "Certificazione / esoneri" e "Crea una nuova richiesta".

Istruzioni esoneri qui.

 

Aggiornato al 12/10/2023