Sottotetti

21. In caso di sottotetto condonato e possibile procedere con una sanatoria per effettuare degli interventi?

Risposta a cura di team di esperti

In caso di condono la concessione in sanatoria è accompagnata da “Certificato di Agibilità speciale “ che legittima come abitabili lo stato dei luoghi.

In Comune di Milano, gli interventi successivi, ancorché non rispettino integralmente le norme per impossibilità oggettive, possono comunque essere eseguiti in applicazione dell’articolo 46 del Regolamento Edilizio rubricato “INTERVENTI EDILIZI IN DEROGA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO”. 

Lo stesso regolamento prevede poi all’art. 85 che, in caso di interventi sull’esistente, le disposizioni   contenute nel Titolo II non sono vincolanti, “... qualora l’intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione igienica preesistente.”  

Inoltre, il Capo I - recupero abitativo dei sottotetti esistenti- Art. 68 e seg. LRL 12/05 non prescrive, quale presupposto per il recupero a fini abitativi dei sottotetti,  la mancanza di agibilità, pertanto, qualora ne ricorrano i requisiti, si ritiene possibile la applicazione della norma con relativo recupero. 

Ciò premesso  non si comprende in base a quali ragioni e soprattutto in base a quale norma,  un’unità condonata non potrebbe essere oggetto di successivi interventi edilizi che ne consentano il mantenimento e la conservazione.

Se una norma di tale contenuto vi fosse, comunque, sarebbe di assai dubbia legittimità costituzionale in quanto andrebbe ad incidere direttamente sulla possibilità di tutela e mantenimento della proprietà privata, che costituisce un diritto garantito dalla nostra Carta Costituzionale.

 

Aggiornato al 07/10/2021  

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.