Fisco

È possibile utilizzare, anche in compensazione, il modello F24 per il versamento dei contributi Inarcassa?

Risposta a cura di Consulenti e Collaboratori   

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A seguito della convenzione stipulata lo scorso novembre tra l'Agenzia delle Entrate e Inarcassa sarà possibile dal 1° giugno 2020 versare i contributi previdenziali con l'utilizzo del modello F24.
Ciò significa che gli iscritti di Inarcassa potranno compensare i propri debiti previdenziali con i loro crediti tributari.
La compensazione potrà essere impiegata a partire dalla prima rata dei contributi minimi 2020, compilando il secondo riquadro della sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi".
Si ricorda, tuttavia, che dal 1° gennaio 2020 è previsto che la compensazione orizzontale nel modello F24 dei crediti Irpef e Irap, nonché relative addizionali e imposte sostitutive per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata esclusivamente:
  • utilizzando i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle entrate;
  • dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui scaturisce l'eccedenza d'imposta.
Ciò significa che il credito Irpef o Irap 2019 non potrà, come invece avveniva in passato per i crediti maturati negli anni antecedenti, essere compensato orizzontalmente dal 1° gennaio 2020, ma, a tal fine, si dovrà attendere il decimo giorno successivo alla presentazione della relativa dichiarazione. 
Si riportano di seguito i codici da utilizzare, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nel campo "importi a debito versati":
  • E085 = Inarcassa - contribuzione soggettiva minima;
  • E086 = Inarcassa - contribuzione soggettiva conguaglio;
  • E087 = Inarcassa contribuzione integrativa minima;
  • E088 = Inarcassa contribuzione integrativa conguaglio;
  • E089 = Inarcassa contribuzione per maternità/paternità;
  • E090 = Inarcassa contribuzione società di ingegneria. 
Gli altri campi esposti nella sezione vanno compilati come segue:
  • Codice Ente: 0011 
  • Periodo di riferimento: indicare mese e anno di competenza del contributo da versare, nel formato MM/AAAA
  • Codice Sede: nessun valore
  • Codice Posizione: nessun valore.

 

Per saperne di più rivolgiti allo sportello di riferimento.

Aggiornato al 20/05/2020