Formazione

Che cosa comporta l’inosservanza dell’obbligo formativo?

Risposta a cura del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano

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L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, fermo restando l’autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

  1. avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP;
  2. censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP;
  3. sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;
  4. sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;
  5. sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP.

Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo. Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.

Segnaliamo che, da Gennaio 2020, è stato deliberato che, qualora il procedimento disciplinare in capo al Consiglio di Disciplina dovesse portare alla sanzione definitiva del professionista, lo stesso professionista dovrà versare l’importo di€ 150,00 all’Ordine per diritti di segreteriaQui informazioni complete.

Approfondisci:

Delibera di applicazione dei diritti di segreteria per pratiche disciplinari 

Regolamento per la Riscossione dei diritti di segreteria

 

Aggiornato al 05/09/2023