Comunicazioni (inizio/fine lavori, variazioni)
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  2. Procedure e procedimenti
  3. Comunicazioni (inizio/fine lavori, variazioni)

4. Esiste una procedura per rettifica errori materiali negli atti abilitativi per il Comune di Milano?

ESTENSIONE QUESITO

A seguito di un permesso di costruire in sanatoria fatto nel 2013 a Milano emerge ora, come differenza tra il permesso rilasciato e lo stato di fatto,  lo spostamento di una porta nel muro di spina interno di circa 60/70 cm, che il perito della banca contesta come difformità da sanare.

L'errore è presente nell'ante operam e nel post operam e non modifica superfici o altro, è solo dovuto a un errore nel rilievo.

C'è un modo per dichiarare l'errore grafico e fare una sorta di integrazione o dichiarazione a distanza di tempo? Oppure occorre fare una SCIA in sanatoria per permettere uno spostamento di una porta nel muro portante che in realtà non c'è mai stato?

 

Risposta a cura di 

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Se lo stato rilevato non risulta graficamente conforme a quanto legittimato con il permesso a sanatoria nemmeno nella situazione “ante operam”, nel caso in cui tale porta non fosse stata oggetto della sanatoria, occorrerebbe risalire al titolo, precedente alla sanatoria, che ha interessato il posizionamento o realizzazione del vano, eseguito durante i lavori per l’attuazione del titolo abilitativo edilizio pregresso. Se l’immobile non è vincolato e posto quanto sopra, fatta salva la verifica sull’assenza di modifiche a valenza strutturale, quanto descritto potrebbe rientrare nelle irregolarità geometriche di cui all’art. 34-bis (Tolleranze costruttive) comma 2 del D.P.R. 380/2001 asseverabili dal tecnico abilitato e allegati agli atti di trasferimento di diritti reali, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili.

Diversamente, dovrà essere richiesto un permesso di costruire a sanatoria (o in alternativa SCIA ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001), per cui si applica l’art. 36 (Accertamento di conformità).


Aggiornata al 30/10/2020