PGT Milano- Piano delle regole
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15. Le realizzazioni sia di un soppalco interno sia di un cappotto esterno vanno computati nella SL secondo le previsioni del PGT di Milano?

SPECIFICA QUESITO

Qui di seguito un quesito che ha come tema le Definizioni e parametri urbanistici, art. 5 PdR PGT Milano 2030. Sulla base delle nuove definizioni, in un intervento di un cambio di destinazione d’uso da produttivo a residenziale (SL < 250m2), che prevede la realizzazione di un soppalco interno, la realizzazione di un cappotto esterno ed il recupero di un seminterrato si deduce quanto segue. Il calcolo della SL del Progetto include:

  • lo spessore del cappotto incluso nel profilo esterno dell'edificio
  • il nuovo soppalco in quanto non rientra nelle superfici accessorie  
  • la superficie al lordo dei muri del seminterrato recuperato (che nella condizione esistente è definito SA).

Inoltre il valore del volume VU utilizzato per il calcolo degli oneri di urbanizzazione deve tenere conto della SL del piano terra o della SL complessiva? (in questo caso SL piano terra + SL soppalco).

 

Risposta a cura di: 

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Si conferma che i soppalchi di nuova realizzazione vanno computati nella SL; l’acquisizione di diritti edificatori per l’inserimento di soppalchi in immobili esistenti è subordinata alla verifica del rispetto degli indici di edificabilità consentiti dalle norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT vigente.

La realizzazione di “cappotto” non rientra nella SL ai fini del computo dell’indice di edificabilità del PGT, purché consenta il miglioramento delle prestazioni energetiche ai sensi dell’art. 4 commi 2 bis e 2 ter della L.R. 31/2014, da dimostrare nella relazione energetica redatta ai sensi della L.10/1991 e da confermarsi a fine lavori.

Il comma 2-quinquies dell’art. 4 definisce la superficie del cappotto come “SL differenziale”.

Il recupero di vani seminterrati ai sensi della LR 7/2017 e smi non si qualifica come nuova edificazione e non è quindi subordinata alla verifica degli indici di edificabilità consentiti dal PGT. La superficie del piano seminterrato da recuperare va indicata come Superficie oggetto di recupero seminterrato e non può essere traslata né riutilizzata in caso di demolizione e ricostruzione.

Infine, considerato che l’intervento - prevedendo nuova SL oltre al recupero di superfici di seminterrati costituenti nello stato originario SA - si qualifica di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, il valore del volume VU utilizzato per il calcolo degli oneri di urbanizzazione è quello derivante da tutta la SL oggetto di intervento, comprensiva della SL di recupero del seminterrato.

Qualora il cambio di destinazione d'uso ricada comunque in quanto previsto dall'art. 52 della L.R. 12/2005, l'aggiornamento del contributo di costruzione è riferito alla SL dell'intervento originario, oggetto oggi di mutamento di destinazione.

 

Aggiornato al 30/10/2020