Sottotetti

15. Come si misura correttamente l’altezza utile interna di un sottotetto da recuperare?

ESTENSIONE QUESITO:

Nello specifico, l’attuale struttura consta di terzere e colmo ammorsati in muratura, con sovrastante orditura di travetti 8x4 su cui appoggiano listelli portategole e sovrastanti tegole marsigliesi. E’ assente qualsiasi coibentazione. In questo caso l’intradosso di copertura (altezza utile) è il sotto travetto?

Nell’ipotesi di rifacimento della struttura di copertura e inserimento di tetto isolato e ventilato, la tipologia della nuova struttura prevede nuovo colmo e nuovi puntoni in legno 12x24-12x20, con sovrastante assito di appoggio per il pacchetto isolante e manto in marsigliesi con camera di ventilazione. In questo caso l’intradosso (altezza utile) è all’assito o sotto al puntone? Si rileva la presenza di puntoni con sezioni differenti. Ultimo aspetto è l’altezza del colmo (estradosso), del quale le norme morfologiche di riferimento (edificio in cortina) ne consentono l’innalzamento sino all’edificio contiguo più basso. L’edificio contiguo in questione risulta più alto di una ventina di centimetri a seguito di rifacimento del manto e l’inserimento di isolante. Il mio nuovo colmo potrà allinearsi all’adiacente, o la nuova coibentazione che inserirò mi permette di guadagnare qualche centimetro extra?

 

Risposta a cura di gruppo di lavoro 

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In presenza di travetti l'altezza media ponderale deve calcolarsi secondo i disposti dell'art. 74 e) R.E.

Per quanto riguarda l’allineamento in cortina, occorre riferirsi alla linea di altezza dell’edificio confinante, così come definita all’art. 5.11 delle NTA del PdR:

11. LH - Linea di altezza (m) è la linea definita dall’intersezione del piano dell’estradosso dell’ultima soletta di copertura dell’ultimo piano abitabile con il piano costituito dal paramento esterno dell’edificio.

Fermo restando la quota interna, ai sensi del D.Lgs. 102/2014 art. 14.7, come confermato nel più recente D.Lgs. 73/2020, è possibile innalzarsi sino a max  cm. 30, per efficientamento energetico alle condizioni previste dal decreto stesso.

 

Aggiornata al 14/12/2020

 

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.