Parcelle, contratti e diritto civile

Quando il collaboratore esercita la propria prestazione presso la sede dello studio professionale/azienda, è responsabile della propria sicurezza?

Risposta a cura dei consulenti e collaboratori del Gruppo Fair Work

Le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg) in tema di sicurezza sul lavoro si applicano anche ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del committente. Da un lato il committente deve adottare ogni misura di sicurezza per ridurre il rischio di infortuni nell’ambito della sua organizzazione; dall’altro lato il lavoratore “deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” (cfr. art. 29 d.lgs. n. 81/2008).

Considerato che per i collaboratori autonomi non vi è copertura da parte dell’INAIL, appare senz’altro consigliabile la stipulazione di un contratto con una Società di assicurazione per la copertura degli infortuni dei collaboratori, all’interno e all’esterno dello Studio (ivi inclusi – e a maggior ragione – i cantieri).

 

Per ulteriori informazioni vedi FAIR WORK | Ordine Architetti Milano