Ai sensi dell'art.1 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41
Risposta a cura di Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano
Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione titolari di partita IVA a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30%rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2019.
Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra ai predetti soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Il contributo non spetta però
a) ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021;
b) ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021;
c) ai soggetti che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiore a 10 milioni di euro nell’anno 2019.
Dovrà essere presentata un’istanza all’Agenzia delle entrate, in via telematica, a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.
La domanda deve essere fatta online, direttamente o con l’ausilio di un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” a cui sarà possibile accedere con le credenziali Spid, CIE o CNS oppure Entratel.
In data 23 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso i modelli e le relative istruzioni per la trasmissione dell’istanza; nelle istruzioni è stata riportata una tabella per individuare i campi delle dichiarazioni degli anni 2019 e 2020 che assumono rilievo ai fini della compilazione dell’istanza.
Come detto, i requisiti fondamentali sono due: che i ricavi 2019 non superino i 10 milioni di euro e che l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato del 2019.
Per il calcolo del fatturato, assumono rilievo tutte le fatture attive, al netto dell’IVA, con data di effettuazione compresa nell’anno (devono essere incluse anche le cessioni dei beni ammortizzabili).
Le note di variazione incidono sul calcolo se hanno data compresa nell’anno.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato 2019 secondo il seguente schema:
- 60% se i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
- 50% se i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
- 40% se i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
- 30% se e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
- 20% se e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
Esempio di calcolo: [(fatturato 2019 : 12) – (fatturato 2020 : 12)] x percentuale commisurata ai compensi.
È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 12 mesi. Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi.
In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019 o 2020, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l’importo è pari a zero. Questa situazione può accadere, ad esempio, se la partita IVA è stata attivata nel mese di dicembre 2019.
Per i soggetti che hanno indicato nell’istanza, barrando la corrispondente casella, di avere attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018, il contributo è determinato come segue:
- se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore rispetto al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di cui al punto successivo, qualora superiore);
- nel caso in cui, invece, la differenza di cui al punto precedente risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari all’importo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Allegati:
- Guida Agenzia delle Entrate sul contributo fondo perduto Decreto Sostegni;
- Modello istanza contributo a fondo perduto;
- Istruzioni istanza contributo a fondo perduto.
Aggiornata al 31/03/2021