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13. Sono previste agevolazioni per le spese necessarie alla sanificazione degli studi e per l’acquisto di mascherine e detergenti?
Risposta a cura di Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano in collaborazione con Dott. Attilio Marcozzi
L’art. 125 D.L. 34/2020 ha abrogato le precedenti agevolazioni per le spese necessarie alla sanificazione degli studi e per l’acquisto di mascherine e detergenti previste dai decreti Cura Italia e Liquidità (art. 64 D.L. 18/2020 e art.30 del D.L. 23/2020), introducendo un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione.
Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.
Le spese agevolabili che rientrano nel credito di imposta sono:
- sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro
- acquisto di dispositivi di protezione individuale
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- acquisto di dispositivi di sicurezza
- acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione ovvero, senza limiti di importo, in compensazione in F24.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Per saperne di più su modalità e approfondimenti consulta l'informativa di Inarcassa qui disponibile e inoltre qui sono state pubblicate ulteriori FAQ di chiarimento.
Aggiornato al 25/05/2020