Seminterrati

1. Quali sono i criteri per ritenere come ubicata al piano seminterrato un’unità immobiliare?

SPECIFICA QUESITO 

L'unità immobiliare ha i seguenti requisiti:

  •  ubicata in uno stabile residenziale all’interno del NAF dotato di doppio affaccio (strada-corte);
  • avente verso strada il pavimento ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno in aderenza all’unità stessa ed un intradosso del soffitto ad una quota superiore del terreno in aderenza;
  • avente verso corte il pavimento alla stessa quota rispetto a quella del terreno in aderenza all’unità stessa.

Risposta a cura di Avv. E. Fumagalli, Sportello Diritto Amministrativo

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Il quesito, così come formulato, si ritiene possa riguardare una fattispecie legata all’applicabilità o meno della legge regionale 10 marzo 2017 n. 7, per cui la risposta non può che partire dalla disamina del contenuto del dato normativo.

L’articolo 1 della legge regionale citata, dopo avere stabilito che “La Regione promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera”, definisce il piano seminterrato come “ … il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio”.

Di conseguenza sono da considerare seminterrati quei locali e quei vani che si trovano ad un piano avente le predette caratteristiche.

Secondo la legge, pertanto, perché un piano possa essere qualificato come seminterrato è sufficiente che sia il pavimento che il soffitto dello stesso si trovino, anche solamente in parte, rispettivamente al di sotto ed al di sopra dalla quota del terreno posto in aderenza all’edificio.

Stando a tale definizione ed ai fini dell’applicabilità della legge regionale, pertanto, nella specie l’unità immobiliare indicata nel quesito è da intendersi posta al piano seminterrato.

Per completezza si segnala che l’unità immobiliare descritta nel quesito sarebbe da considerare come posta al piano seminterrato anche alla luce della definizione contenuta nella tabella denominata “Quadro delle definizioni uniformi” allegata sub A al Regolamento Edilizio Tipo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 268 del 16 novembre 2016.

Infatti, alla voce 21 di tale tabella, il piano seminterrato viene così definito: “Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio”.

Di contro la voce 20 della predetta tabella definisce come fuori terra ogni “Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio”.

 

Aggiornato al 17/03/2020