Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
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4. Nella realizzazione di un collegamento tra un appartamento e il terrazzo di proprietà soprastante, la scala interna e il pianerottolo di sbarco sul terrazzo determinano un aumento di SL?

ESTENSIONE QUESITO:

volevo indicazioni circa la realizzazione di una scala di collegamento tra appartamento posto all’ultimo piano di un edificio residenziale e terrazzo di proprietà soprastante.

Per poter accedere al terrazzo di proprietà è necessario tagliare il solaio e realizzare una scala di collegamento tra il piano dell’appartamento ed il piano del terrazzo. La scala dovrà essere chiusa per evitare che piova all’interno dell’appartamento ed il pianerottolo di sbarco dovrà essere a livello del terrazzo soprastante. Considerato che le scale interne sono conteggiate come SL effettiva, il pianerottolo di sbarco mi determina un aumento di SL in quanto raddoppia la superficie calpestabile?

Il volume realizzato per chiudere la scala può essere considerato un locale/volume tecnico?"

 

Risposta a cura di

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Il PGT 2030 all’art. 5 Definizioni e parametri urbanistici chiarisce che solo i vani scala interni alle unità immobiliari non vengano computate nella SL ma nella SA (Superfici accessorie).

Tuttavia si ritiene che la superficie dello spazio/ volume generato dallo sbarco in copertura, a condizione che sia di dimensioni strettamente necessarie allo sbarco e sia delimitato fisicamente con opere murarie ad entrambi i livelli – ovvero si configuri come vano scala - , possa rientrare nel computo della Superficie Accessoria. Restano salve tuttavia, per effetto della modifica dell’ingombro fisico, le verifiche in ordine alla distanza tra fabbricati o pareti finestrate, dal confine, ecc, nonché la dimostrazione della coerenza con il rispetto delle norme morfologiche previste per l’ambito in cui si trova il fabbricato; in caso contrario non è possibile realizzare il volume in copertura (art. 6.8.b delle NTA del PdR del PGT 2030). Infine  occorre rilevare che l’eventuale trasformazione di un tetto di copertura in terrazzo calpestabile modifica gli elementi tipologici dell’organismo preesistente, che la nuova destinazione impressa alla copertura trasformata in terrazza determina un aumento dei carichi in grado di produrre un impatto diretto sulla struttura da un punto di vista della sicurezza sismica e che la trasformazione di una copertura di un immobile da spazio non accessibile, se non per attività di manutenzione, a terrazza destinata ad ospitare, seppure in via non continuativa, delle persone rappresenta una variazione rilevante che necessariamente richiede un intervento di adeguamento ai sensi delle NTC.

 


Aggiornato al 04/05/2020